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UN ALBERO PER OGNI NATO E MINORE ADOTTATO

Un albero per ogni nato e minore adottato
codice prodotto
PEZZI
1
M090162 - Codice: 090162
UN ALBERO PER OGNI NATO E MINORE ADOTTATO
  • UN ALBERO PER OGNI NATO E MINORE ADOTTATO

Caratteristiche del prodotto

INFORMATIVA

La legge 29 gennaio 1992, n. 133 (Obbligo per il comune di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica)  ha introdotto l'obbligo per i Comuni di creare o ampliare le aree verdi presenti nel proprio territorio, piantando un albero per ogni nato registrato in anagrafe. Quest'obbligo è stato ulteriormente ribadito dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), il quale ha modificato la legge 133/1992:
- l'obbligo è riferito ai soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- aumenta il numero delle piante  messe a dimora perché occorre far riferimento oltre che ai neonati anche ai minori adottati registrati in anagrafe;
- entro sei mesi dalla messa a dimora dell'albero, il responsabile dell'ufficio anagrafe fornisce tutte le informazioni del caso a coloro che hanno richiesto la registrazione anagrafica.
 
La pratica contiene:
- 10 manifesti invito per presentazione alberi messi a dimora (f.to cm. 42x30)
- la principale normativa
- 5 fascicoli completi composti da:
- fascicolo personale in cartoncino (formato A/3)
- lettera invito ai genitori
- 2 verbali di messa a dimora di un albero  (1 copia per ufficio anagrafe  e 1 per il minore)
- lettera di richiesta all'ufficio tecnico dei dati degli alberi messi a dimora.
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